venerdì 7 dicembre 2012

Consiglio comunale lampo



Consiglio comunale lampo quello svoltosi lunedì 26 novembre 2012, per la concomitanza della partita Cagliari-Napoli, vinta dai partenopei con un gol di Hamsik al 73’, partita sofferta ma lo slovacco regala a Mazzarri il secondo posto in classifica. A parte l’inciucio calcistico e l’assenza all'assise dei consiglieri di Teverola Avanti, durante la seduta si è approvato “Per alzata di mano”, con il voto contrario della minoranza, l’unico punto dell’ordine del giorno ovvero l’estinzione di un mutuo attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Per quest’atto la minoranza denunciava l’inesattezza dei calcoli per l’estinzione del debito, la maggioranza ha ritenuto opportuno approvare poiché era imminente la data di scadenza rassicurando, comunque, i consiglieri che sarebbero state apportate le dovute rettifiche se dovute.
Si è passati successivamente alle consuete interrogazioni consiliari che vertevano su argomenti già noti all'opinione pubblica e all'Amministrazione; in merito il Sindaco Lusini ha ritenuto opportuno non rispondere.
Prima di passare alla votazione della delibera c’è stata una richiesta avanzata dal consigliere Pezzella, di conoscere lo stato dell’istanza  circa, la visione di atti riservati, avanzata da diverso tempo. Risponde il Sindaco ricordando che gli atti che riguardano l’ ordine e la sicurezza pubblica ovvero in virtù delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria  non possono essere fatti visionare dai consiglieri e contestualmente invitava il consigliere interessato di rivolgersi ai Carabinieri che detengono copia degl’atti.
In merito alla visione degl’atti riservati, l’art. 20 dello statuto del Comune di Teverola,  prevede il diritto dei consiglieri comunali  di ottenere/visionare  tutti gli atti purché sia mantenuto il segreto nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. Anche la giurisprudenza ha già auto modo di chiarire l’argomento e in particolare il Consiglio di Stato  sez. V, con sentenza 17.09.2010 n° 6963 ha cosi precisato: “Il diritto di accesso loro spettante è ispirato ad una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso della generalità dei cittadini in quanto, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali “è strettamente funzionale all´esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell´ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell´autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività“.
Ciò premesso, al consigliere comunale non possono essere negate le richieste d’accesso nè tantomeno essere invitato a recarsi dai Carabinieri poichè, ragionando a contrario, si introdurrebbe una sorta di controllo dell’ente, attraverso gli uffici di quest’ultimo, sull’esercizio del mandato del consigliere medesimo.
Al Sindaco, in virtù delle sue funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nonché di Ufficiale di Governo, queste nozioni dovrebbero essere note.

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