Consiglio
comunale lampo quello svoltosi lunedì 26 novembre 2012, per la concomitanza
della partita Cagliari-Napoli, vinta dai partenopei con un gol di Hamsik al
73’, partita sofferta ma lo slovacco regala a Mazzarri il secondo posto in
classifica. A parte l’inciucio calcistico e l’assenza all'assise dei
consiglieri di Teverola Avanti, durante
la seduta si è approvato “Per
alzata di mano”, con il voto contrario della minoranza, l’unico
punto dell’ordine del giorno ovvero l’estinzione di un mutuo attraverso
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Per quest’atto la minoranza
denunciava l’inesattezza dei calcoli per l’estinzione del debito, la
maggioranza ha ritenuto opportuno approvare poiché era imminente la data di
scadenza rassicurando, comunque, i consiglieri che sarebbero state apportate le
dovute rettifiche se dovute.
Si è
passati successivamente alle consuete interrogazioni consiliari che vertevano
su argomenti già noti all'opinione pubblica
e all'Amministrazione; in merito il Sindaco Lusini ha ritenuto opportuno non rispondere.
Prima di
passare alla votazione della delibera c’è stata una richiesta avanzata dal
consigliere Pezzella, di
conoscere lo stato dell’istanza circa, la visione di atti riservati,
avanzata da diverso tempo. Risponde il Sindaco ricordando che gli atti che
riguardano l’ ordine e la sicurezza pubblica ovvero in virtù delle funzioni di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria non possono essere fatti visionare dai
consiglieri e contestualmente invitava il consigliere interessato di rivolgersi
ai Carabinieri che
detengono copia degl’atti.
In merito
alla visione degl’atti riservati, l’art. 20 dello statuto del Comune di
Teverola, prevede il diritto dei consiglieri comunali di
ottenere/visionare tutti gli atti purché sia mantenuto il segreto nei
casi previsti dalla normativa vigente in materia. Anche la giurisprudenza
ha già auto modo di chiarire l’argomento e in particolare il
Consiglio di Stato sez. V, con sentenza 17.09.2010 n° 6963 ha cosi
precisato: “Il diritto di accesso loro
spettante è ispirato ad una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto
di accesso della generalità dei cittadini in quanto, mentre in linea generale
il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di
conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive
eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali “è strettamente
funzionale all´esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del
comportamento degli organi istituzionali decisionali dell´ente locale ai fini
della tutela degli interessi pubblici e si configura come peculiare espressione
del principio democratico dell´autonomia locale e della rappresentanza
esponenziale della collettività“.
Ciò
premesso, al consigliere comunale non possono essere negate le richieste
d’accesso nè tantomeno essere invitato a recarsi dai Carabinieri poichè,
ragionando a contrario, si introdurrebbe una sorta di controllo dell’ente,
attraverso gli uffici di quest’ultimo, sull’esercizio del mandato del
consigliere medesimo.
Al Sindaco,
in virtù delle sue funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nonché di
Ufficiale di Governo, queste nozioni dovrebbero essere note.
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